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Superbonus 110% - aggiornamenti

18 Febbraio 2021
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Gli interventi e le modalità di fruizione del Superbonus introdotto a maggio dal Decreto Rilancio D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020, sono ormai ben note. Tuttavia, con la pubblicazione della Legge di Bilancio 2021 sono state introdotte alcune novità anche per quanto riguarda gli articoli 119 e 121 del sopra citato Decreto. Vediamo dunque, quali sono le modifiche più importanti.

 

  • Proroga del Superbonus fino al 30 giugno 2022.

La proroga riguarda sia gli interventi di Efficientamento Energetico (c.d. Ecobonus), sia quelli di messa in sicurezza sismica (c.d. Sismabonus).

Così facendo, la detrazione si applica in cinque quote annuali di pari importo fino al 31 dicembre 2021, e di quattro quote annuali per la spesa sostenuta nel 2022. Inoltre, per il condomìni che al 30 giugno 2022 abbiano effettuato almeno il 60% dei lavori, da detrazione si estende fino al 31 dicembre 2022.

 

  • Coibentazione del tetto.

Sono stati inclusi tra gli interventi di isolamento agevolabili anche quelli che riguardano la coibentazione del tetto, anche qualora vi fosse un locale sottotetto non riscaldato. Intervento impensabile con la precedente definizione fornita dalla norma.

 

  • Unità funzionalmente indipendente.

È stato meglio chiarito cosa renda una u.i. funzionalmente indipendente. Per ritenersi tale, infatti, deve essere dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

 

  • Attestato di Prestazione energetica.

Possono esserci casi in cui risulta impossibile elaborare l’APE poiché la casa manca del tetto (crollato, significativamente ammalorato, etc) o di uno o più muri perimetrali. È stato chiarito che sarà comunque possibile usufruire della detrazione al 110, purché l’abitazione raggiunga la classeenergetica A.

 

  • Interventi finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche.

Il comma 2 dell’art 119 vede agevolabili anche gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, seppure eseguiti con almeno un intervento trainante. Queste opere comprendono “ l’installazione di ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità”. Tra le persone che possono fruire di tale agevolazione ci sono anche coloro le quali abbiano un’età superiore a 65 anni.

 

  • Impianti solari fotovoltaici.

Nel comma 5 è stato specificato che sarà possibile installare i pannelli fotovoltaici anche sulle strutture pertinenziali agli edifici.

 

  • Infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici.

Il comma 8 dell’art. 119 è stato completamente rivisto. Anche la detrazione per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici è stata estesa al 30 giugno 2022, seppur eseguita con almeno uno degli interventi trainanti. Sono stati introdotti, fatti salvi gli interventi già in corso di esecuzione, nuovi limiti di spesa.

  • Per gli edifici unifamiliari o funzionalmente indipendenti rimane il limite di 2.000 €;
  • Per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano un numero max di otto colonnine, il limite è 1.500 € per colonnina.
  • Per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a otto colonnine, il limite agevolabile è 1.200 €.

 

  • Soggetti che possono usufruire della detrazione.

Una delle novità più rilevanti è proprio quella introdotta dal comma 9 dell’art.119. L’agevolazione è fruibile “dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più persone fisiche”. Questo fermo restando il limite massimo di due unità immobiliari sul quale una persona fisica può eseguire i lavori agevolabili, al quale possono aggiungersi i lavori su parti comuni di edifici.

 

  • Lavori in condomìnio.

L’assemblea di condominio, che ricordiamo può approvare i voti della maggioranza in assemblea e almeno 1/3 del valore dell’edificio, può deliberare l’imputazione ad un solo o ad una sola parte di condomini la spesa relativa all’intervento.